C.p.), ha fornito alcune importanti coordinate ermeneutiche utili a perimetrare la nozione penalmente rilevante di bene culturale, oggetto materiale della maggior parte delle fattispecie incriminatrici confluite nel nuovo Titolo VIII segundo L’art. 351 c.p. disciplina la VIOLAZIONE DELLA PUBBLICA CUSTODIA DI COSE. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi https://brightbookmarks.com/story18692832/reati-insulti-su-internet-una-visi%C3%B3n-general